Espropri
Cosa fare in caso di esproprio
Cosa fare in caso di notifica di procedimento di esproprio.
Solitamente i tempi per la tutela sono di 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'enti espropriante. Rivolgersi subito al proprio professionista.
Mai accettare la prima offerta dell’ente espropriante perchè è sempre inadeguata e l'accettazione è poi irrevocabile
Non aspettare la stima dell’indennità definitiva di esproprio e non credere alle promesse dell'ente espropriante sulla rideterminazione
Non aver timore di attivare l’arbitrato tecnico, poiché le spese sono a carico del’ente espropriante
Avviare una trattativa con l’ente espropriante tramite il proprio professionista specializzato
Evitare il ricorso al Tar se non per espropri illegittimi (ricorso costoso e lunghissimo..e spesso inutile)
Normativa
D.p.r. 327/2001 – Il Testo Unico Espropri
Art. 1 prot. 1 Cedu – Convenzione Europea diritti dell’uomo
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Art. 42 della Costituzione
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”
Art. 834 c.c. – Espropriazioni per pubblico interesse
“Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.”