Tabelle Millesimali
Le tabelle millesimali
Quando nello stesso immobile vi sono delle parti di proprietà esclusive e parti di proprietà comune, il Codice Civile Italiano regola la condominialità con gli articoli dal 1117 al 1139.
Le parti comuni:
Suolo su cui sorge l'immobile, fondazioni, muri maestri/portanti, tetti e i lastrici solari, scale e pianerottoli, portoni d’ingresso, androni, portici, cortili, ecc.
I locali della portineria e l’alloggio del portiere, la avanderia comune, i locali tecnici per il riscaldamento centralizzato, gli ambiti destinati a stenditoi, ecc.
Tutte quelle opere, installazioni e manufatti che necessitano all’uso delle parti comuni (pozzi, cisterne, serbatoi, fosse biologiche, fognature, ascensori, montacarichi, ecc.).
Le quote millesimali:
Ciascun condomino è obbligato a concorrere alle spese condominiali (comuni) proporzionalmente al valore dell'unità immobiliare di cui è proprietario. Tale valore è espresso, appunto, in millesimi.
Le tabelle millesimali:
La tabella millesimale è lo strumento attraverso il quale vengono stabilite le quote di partecipazione alle spese e i diritti di ogni condomino sulle parti comuni di un condominio.
I millesimi con la relativa tabella si trovano nei regolamenti condominiali e negli atti di compra vendita.
L'argomento è regolato dall'art. 1118 del Codicie civile e dall'articolo 68 delle Disposizione di attuazione del Cod. Civ.
Per modificare una tabella millesimale è necessario il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.
Nel caso in cui soltanto alcuni condomini vogliano rifare le tabelle condominiali perchè ritenute sbagliate, mentre altri non ne vogliono sapere, i primi possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per chiedere nuove tabelle millesimali corrette. Tale azione può essere fatta anche da un solo condomino o usufruttuario e non è soggetta a scadenza.
Le tabelle millesimali dovrebbero peraltro essere revisionate a seguito di variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari.