Servitù
Le servitù
Le servitù (tecnicamente dette "servitù prediali" dal latino «praedium», fondo, terreno) rappresentano secondo l'art. 1027 c.c. il «peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario».
Nella servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente è tenuto a consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante.
Il rapporto di servitù tra fondi vicini o limitrofi si incentra sull'utilità, attuale o futura, che il fondo dominante ottiene sul fondo servente (il quale subisce la limitazione). Pertanto è palese la correlazione esistente tra servitù e fondo, tale che l'alienazione della servitù potrà avvenire solo congiuntamente a quella del fondo.
Le servitù possono essere volontarie, costituite con contratto o testamento, oppure coattive, imposte dal legislatore per consentire al proprietario del fondo dominante un'utilizzazione efficiente dello stesso.
E' anche possibile la costituzione di una servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Una importante servitù coattive è la servitù di passaggio in situazioni di fondo intercluso, circondato da fondi altrui e quindi privo di uscita sulla via pubblica.
La Legge prevede che il proprietario del fondo abbia diritto ad ottenere la costituzione della servitù di passaggio, la quale «in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge» (1032 c.c.)
L'art. 1051 c.c. consente al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere, senza eccessivo dispendio o disagio, il passaggio sul fondo vicino per consentirgli la coltivazione o l'uso conveniente del proprio fondo.
Ad ogni buon conto, il passaggio non deve essere eccessivamente penalizzante per il fondo servente: la costituzione della servitù dovrà avvenire in quella parte del fondo per cui l'accesso alla via pubblica è più breve o comunque provoca minor danno, se possibile anche attraverso un sottopassaggio.
Si potrà costituire una servitù di passaggio anche laddove esista già un passaggio sul fondo altrui, ma sia necessario ampliare l'accesso esistente per consentire al proprietario del fondo dominante il transito di veicoli anche a trazione meccanica, per permettergli di coltivare o usare adeguatamente il fondo.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Il codice prevede che il passaggio coattivo sia consentito anche in caso di fondo non intercluso se l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non sia possibile procedere ad un suo ampliamento (art. 1052 c.c.); in tal caso l'autorità giudiziaria gode del potere discrezionale di consentire la servitù solo se la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria oppure, come precisato dalla Corte Costituzionale, in caso la domanda risponda ad esigenze di accessibilità in edifici ad uso abitativo per i portatori di handicap.